L’Associazione Stratos nasce il 23.05.04 dall’incontro di professionisti della musicoterapia e di artisti attivi nell’ambito teatrale e delle arti espressive, impegnati sul territorio ormai da moltissimi anni.
Questa unione ha lo scopo di “promuovere e diffondere la cultura in generale con particolare riferimento all’attività artistica e musicoterapica, con finalità scientifiche, di ricerca e di formazione”.
A tal proposito l’Associazione si prefigge in breve di promuovere attività di formazione per musicoterapisti attraverso corsi riconosciuti, in accordo con altre organizzazioni o enti preposti (CONFIAM, A.I.M.); organizzare laboratori, seminari e stages riguardanti la musicoterapia o inerenti ad altre discipline espressive o terapeutiche che la riguardano più o meno direttamente; promuovere eventi, spettacoli teatrali, corsi di musica, teatro e arte per tutte le fasce d’età, concerti, proiezioni cinematografiche, mostre d’arte; promuovere attività editoriali: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.
Statuto dell’associazione
Art.1 – E’ costituita un’Associazione denominata “Stratos” è una libera Associazione di fatto, con durata illimitata nel tempo, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché dal presente statuto.
Art.2 – L’Associazione ha sede in Bari, alla via Russo Frattasi 20; detta sede potrà essere mutata o trasferita altrove, previa delibera dell’Assemblea dei soci che potrà deliberare anche l’eventuale istituzioni di sedi secondarie.
Art. 3 – L’Associazione non ha scopo di lucro e ha il fine di:
-creare un’area di interesse socio-culturale dove poter curare ogni tipo di rapporto e implicazione tra l’uomo e il suo patrimonio sonoro-musicale;
-sostenere e tutelare i professionisti che lavorano nel campo della musicoterapia, a livello operativo, scientifico, di ricerca e di formazione;
-essere sensibile alla tutela dei diritti civili, ambientali e nella promozione della cultura e dell’arte.
L’Associazione tra gli altri scopi si prefigge di:
1) Promuovere attività di formazione per musicoterapisti attraverso corsi riconosciuti, in accordo con altre organizzazioni o enti preposti.
2) Organizzare laboratori, seminari e stages riguardanti la musicoterapia o inerenti altre discipline espressive o terapeutiche che la riguardano più o meno direttamente.
3) Ideare e realizzare progetti quanto più rispondenti ai bisogni della persona, mediante la valorizzazione delle risorse umane ed ambientali esistenti sul territorio.
4) Promuovere attività culturali inerenti allo spirito dell’Associazione: eventi, spettacoli teatrali, corsi di musica, teatro e arte per tutte le fasce d’età, concerti, proiezioni cinematografiche, mostre d’arte.
5) Favorire lo sviluppo e la divulgazione della Musicoterapia sul territorio attraverso l’opera dei propri soci e creare nuovi campi di applicazione, promuovendo la sperimentazione, la ricerca e organizzando giornate di supervisione per i professionisti associati.
6) Promuovere attività editoriali: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.
7) Porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare nelle varie espressioni della Musicoterapia e delle terapie alternative in genere una risposta ai loro bisogni.
Art. 4- Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea generale dei soci
- il Consiglio Direttivo
Art. 5- L’Assemblea è costituita dai soci: persone fisiche e giuridiche, enti ed organismi, pubblici e privati, italiani e stranieri, che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
Sono soci fondatori, coloro i quali hanno partecipato alla stesura dell’atto costitutivo, oppure se nominati tali dal Consiglio Direttivo.
Sono soci ordinari i musicoterapisti in possesso di regolare diploma e curriculum formativo, conseguito nelle scuole riconosciute dalla CONFIAM e dall’A.I.M.
Sono soci aderenti-ordinari coloro i quali, pur non possedendo i requisiti sopra citati, possiedono competenze e ruoli utili al perseguimento dei fini dell’Associazione.
Sono soci aderenti coloro i quali non sono in possesso dei requisiti sopra citati.
Sono soci sostenitori enti ed organismi, pubblici e privati, o persone fisiche che corrispondono all’Associazione dei contributi annuali, periodici o una tantum.
Sono soci onorari coloro i quali si sono distinti per la loro attività consona alle finalità dell’Associazione e vengono eletti dal Consiglio Direttivo.
L’ammissione degli associati è deliberata dal Consiglio Direttivo.
All’atto dell’ammissione gli associati dovranno versare la quota annuale di iscrizione, determinata ogni anno dal Consiglio Direttivo.
I soci che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni 60 gg prima della scadenza, saranno considerati associati anche per l’anno successivo e dovranno pertanto versare la quota annuale.
La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni od esclusione.
L’esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con delibera motivata:
-per la mora superiore a sei mesi nel pagamento della quota associativa;
-per lo svolgimento di attività che sono in contrasto con quelle dell’associazione;
-per la sospensione di contributi e versamenti da parte dei soci sostenitori;
-per non aver rispettato lo statuto e il regolamento dell’associazione nonché le delibere dei soci e del consiglio direttivo.
L’Assemblea può essere convocata dal Presidente qualora sia richiesta da almeno un terzo degli associati ed è convocata almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l’adunanza con affissione all’albo della sede sociale o, in caso di urgenza, per telegramma spedito almeno tre giorni prima.
Le riunioni sono valide con la presenza dei due terzi dei soci in prima convocazione e con qualsiasi numero di presenti, in seconda convocazione.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta annualmente e delibera:
-l’ approvazione del bilancio annuale;
-la nomina del Consiglio Direttivo;
-programmi e linee dell’Associazione;
-modifiche dello statuto;
-modalità di liquidazione in caso di scioglimento;
-necessità all’ordine del giorno sottoposte dal consiglio direttivo;
Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, mentre per le modifiche dello statuto e per lo scioglimento dell’Associazione è necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati con diritto di voto.
Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti i soci. Hanno diritto ad un voto tutti i soci fondatori, ordinari ed aderenti-ordinari che sono in regola con il pagamento della quota annuale.
Art. 6 – Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabili da 3 a 5, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.
La durata del mandato è di tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno 3 membri. Se, durante il mandato, venissero a mancare più di 2 membri, questi verranno sostituiti da altri e saranno in carica fino alla prima assemblea, che potrà confermarli fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di gestione amministrativa, ordinaria e straordinaria e di gestione dell’associazione, ad eccezione di quelli riservati all’assemblea, dalla legge e dallo statuto.
Il Consiglio Direttivo inoltre:
-promuove le linee guida delle attività e le iniziative da proporre;
-prende in esame le proposte scritte effettuate dai soci;
-prende in esame le eventuali ammissioni di nuovi soci (ordinari, aderenti-ordinari, aderenti, sostenitori);
-delibera sul bilancio annuale preventivo e consuntivo, nonché sui programmi dell’associazione da sottoporre all’approvazione dei soci;
-può conferire incarichi anche a persone non associate per il miglior espletamento delle attività.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti; è convocato dal Presidente, dal Vice Presidente, da un terzo dei suoi componenti.
Art. 7 – Il consiglio direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente che sostituisce in toto il primo in caso di assenza o impedimento e il Segretario. Essi durano in carica fino alla scadenza del mandato del consiglio stesso.
Il Presidente è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti, convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi; conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.
Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio e delle Assemblee, provvede ai contatti con i soci e cura il coordinamento tra le varie attività dell’Associazione.
Art. 8 – Il patrimonio dell’associazione è formato da:
-quote annuali fissate dal consiglio direttivo;
-contributi degli associati, di enti pubblici ed altre persone fisiche o giuridiche;
-erogazioni, donazioni, lasciti;
-attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
-rimborsi;
-ogni altra somma e provento.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’assemblea, che delibera sull’utilizzazione di esse, in armonia con le finalità dell’organizzazione.
Art. 9- Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.
Art.10- L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo sottoporrà all’assemblea entro il mese di aprile, il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente ed entro il 31 dicembre, il bilancio preventivo per l’anno successivo.
Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati e reinvestiti nell’attività dell’associazione.
Art.11- L’associazione potrà essere sciolta in qualsiasi momento, con riunione straordinaria dell’assemblea dei soci, dove saranno presenti tre quarti degli associati e il voto favorevole di due terzi dei presenti.
In caso di scioglimento dell’associazione, per qualunque causa, il patrimonio residuo non potrà essere distribuito nemmeno in modo indiretto, salvo che ciò non sia imposto per legge o destinato ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.
In caso di residuo attivo al momento dello scioglimento del quale non può essere immediatamente decisa la destinazione, l’assemblea nominerà uno o più liquidatori assegnandone i relativi poteri.
Art.12- Le modifiche allo statuto possono essere deliberate su iniziativa del Consiglio Direttivo, ogni volta che quest’ultimo ne ravvisi l’opportunità, sempre con delibera dell’assemblea generale dei soci votanti, riunita in sessione straordinaria.
Art. 13- Per quanto non previsto dal presente statuto si farà riferimento al regolamento interno dell’associazione e alle norme di legge vigenti in materia.